25.11.2016
Dal 2017 le nuove comunicazioni IVA
È legge il DL fiscale, che abolisce anche comunicazioni black list, spesometro annuale e INTRA acquisti.
Con il via libera definitivo alla legge di conversione del DL 193/2016, ieri ad opera del Senato, entrano a tutti gli effetti sulla scena degli adempimenti fiscali i nuovi obblighi di comunicazione trimestrale: dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010 novellato); dei dati contabili delle liquidazioni periodiche (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010).Le due comunicazioni dovranno essere effettuate:
- per il primo trimestre dell’anno, entro il 31 maggio;
- per il secondo trimestre, entro il 16 settembre;
- per il terzo trimestre, entro il 30 novembre;
- per il quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017. Da un lato si concede più tempo ai professionisti per gestire la comunicazione relativa al primo trimestre; dall’altro sembra non tenersi conto della difficoltà operativa connessa all’anticipazione dell’adempimento per il secondo trimestre (rispetto al termine del 16 settembre previsto “a regime”).
Trova efficacia anche il regime sanzionatorio più favorevole risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 193/2016.
Il nuovo art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, infatti, contempla, per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, una sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre, è possibile ridurre la predetta sanzione a un euro per ciascuna fattura (con un massimo di 500 euro) nel
caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da 500 a 2.000 euro, con possibile riduzione alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
Sui nuovi obblighi comunicativi IVA, si rileva che:
- non sono previsti esoneri specifici per l’obbligo di comunicazione delle fatture, se non per gli agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che operano su terreni situati nelle zone montane ad un’altitudine non inferiore a 700 metri e per quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- la menzionata comunicazione è effettuata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito;
- è previsto un credito d’imposta di 100 euro, per il necessario adeguamento tecnologico, in favore dei soggetti di minori dimensioni.
In conseguenza dei nuovi obblighi periodici, la dichiarazione IVA, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2017 (e, quindi, dalla dichiarazione 2018), è effettuata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Ulteriore conseguenza è l’abolizione:
- dello “spesometro” annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10 o 20 aprile 2017);
- della comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7, comma 12 del DPR 605/73, dal 1° gennaio 2017.
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017).
Sono inoltre previsti:
- l’aumento da 15.000 a 30.000 euro del limite per eseguire i rimborsi IVA senza rilascio del visto di conformità o della garanzia (si veda “Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro” dell’11 novembre);
- la riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento per chi opterà per la trasmissione telematica delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (si veda “Accertamento ridotto di due anni con trasmissione telematica delle fatture” del 15 novembre);
- il rinvio al 1° aprile 2017 dell’obbligo, per i gestori didistributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015 (si veda “Trasmissione dei corrispettivi per i distributori automatici dal 1° aprile 2017” del 26 ottobre);
- consistenti modifiche alla disciplina dei depositi IVA, con effetti dal 1° aprile 2017 (si veda “Agevolazioni e restrizioni in arrivo per i depositi IVA” del 16 novembre);
- l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2018, per gli operatori che vendono beni di importo su-eriore a 154,94 euro a “viaggiatori” residenti al di fuori della Ue (si veda “Fattura elettronica anche per il tax free shopping” di ieri);
- la chiusura d’ufficio, da parte dell’Amministrazione, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione.
fonte: Eutekne
Addio Studi di settore
Martedì 15 novembre è stato approvato alla Camera il decreto legge con le misure fiscali collegato alla legge di bilancio, che passerà al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre. Una delle principali modifiche riguarda l'introduzione di un'articolo titolato: Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.
Nel primo comma del nuovo articolo, è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Nel secondo comma invece è normata la tanto attesa fine degli studi di settore, specificando che "contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri".
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 febbraio in via definitiva il nuovo decreto in materia di contrasto alle frodi IVA, prevedendo l’estensione del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi del novellato art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72.
A questi beni si aggiungono i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Non si tratta di una vera e propria novità, giacché si tratta di dispositivi qualificabili come “componenti accessori” di personal computer, già ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 17 comma 6 lett. c). Non figurano più, invece, nella disposizione i personal computer, per i quali il reverse charge è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio Ue n. 710 del 22 novembre 2010.
Sono, altresì, sottratte all’ambito applicativo del reverse charge “componenti ed accessori” dei telefoni cellulari (ultima parte dell’art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72).
L’inversione contabile, per le fattispecie introdotte dal decreto (tablet, laptop, console da gioco e microchip), si applica a decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
È ipotizzabile che – come già indicato per i telefoni cellulari (circolare n. 59 del 23 dicembre 2010) – l’Agenzia delle Entrate preveda la speciale disciplina per le sole cessioni che precedono il commercio al dettaglio, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Ue nella decisione n. 710/2010.
L’ampliamento delle ipotesi di reverse charge si accompagna a una maggiore conformità delle relative disposizioni con quanto previsto a livello comunitario.
La direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, difatti, distingue tra ipotesi per le quali il reverse charge è “a regime” (art. 199) e ipotesi per le quali il reverse charge è “temporaneo”, fino al 31 dicembre 2018 (art. 199-bis).
Coerentemente con quanto descritto, rimangono applicabili sine die le sole norme in materia di edilizia (di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72) e quelle relative alle cessioni di rottami, pallet ecc. (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).
Viceversa, per tutte le altre fattispecie (es. telefoni cellulari, tablet, operazioni del settore energetico), l’applicabilità sarà confinata al 31 dicembre 2018.
Ragionevolmente anche la disposizione recentemente introdotta per i consorzi (lett. a-quater), nel caso di rilascio della misura di deroga da parte della Ue, dovrebbe avere efficacia limitata nel tempo.
Accanto al reverse charge (art. 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE), interessante è l’implementazione, nell’ordinamento nazionale, di una seconda misura per il contrasto alle frodi in materia di IVA, vale a dire il “Quick Reaction Mechanism” (QRM), di cui all’art. 199-ter della direttiva.
Il suddetto strumento antifrode consente agli Stati membri, e ora anche allo Stato italiano, di introdurre norme di legge per un determinato periodo di tempo al fine di “combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili”.
La misura del “QRM” agisce in deroga alla direttiva 2006/112/CE, per cui – per contrastare fenomeni di frode nel settore dell’IVA – lo Stato può adottare disposizioni senza necessità di una modifica alla direttiva stessa. Proprio per la natura temporaneadel “Quick Reaction Mechanism”, le misure speciali eventualmente introdotte dagli Stati membri non possono avere durata superiore ai nove mesi.
Ulteriore alternativa concessa agli Stati membri è quella di richiedere alle autorità unionali l’introduzione di misure di deroga alla direttiva in materia di IVA, con finalità antievasive. In questo ambito rientra il meccanismo dello “split payment” (disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72), applicabile fino al 31 dicembre 2017, a seguito dell’avvenuto rilascio della misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE (decisione Consiglio Ue n. 1401 del 14 luglio 2015).
Le novità introdotte dal decreto si completano con alcuni interventi di “restyling” dell’art. 17 del DPR 633/72:
- la norma viene rubricata “debitore d’imposta”, in luogo della precedente rubrica “soggetti passivi”;
- sono abrogate le lettere d) e d-quinquies) del comma 6, relative alle cessioni in reverse charge, rispettivamente, di prodotti e materiali lapidei e alle cessioni nei confronti della grande distribuzione (entrambe le disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte del Consiglio Ue).